CONSIGNMENT STOCK – APPROVIGIONAMENTO FLESSIBILE DI MERCE

Il contratto di consignment stock costituisce una modalità di regolare i rapporti di compravendita molto diffuso nel commercio internazionale.

Con il consignment stock si crea, di fatto, un magazzino di merce a disposizione del cliente, a cui quest’ultimo attinge solo quando necessario per il suo approvvigionamento.
Si tratta di una figura contrattuale non prevista dal codice civile italiano; le previsioni sono, quindi, elaborate ricorrendo, per analogia, a contratti simili.
I beni restano, quindi, di proprietà del venditore fino al momento in cui gli stessi verranno prelevati dal magazzino.
Nella prassi, il cliente finale informa periodicamente il venditore dei beni che vengono prelevati al fine di regolare la compravendita (anche ai fini fiscali) e consentire al venditore stesso di riapprovvigionare il magazzino della merce che nel frattempo è stata utilizzata. 
È un sistema molto snello; i vantaggi sono molteplici sia per il venditore che per il cliente, sia dal punto di vista fiscale che da quello del mantenimento del diritto di proprietà della merce.
Differenze, anche significative, si possono riscontrare nella gestione del contratto a seconda delle normative applicabili che andranno di volta in volta verificate.

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